Art. 6.
(Partecipazione alle elezioni primarie).

      1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse, nonché i cittadini e le cittadine che hanno destinato in favore del partito stesso il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'articolo 11. Gli statuti dei partiti prevedono i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che hanno fatto richiesta di iscrizione al partito medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.
      2. Gli elettori e le elettrici che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti nei diversi partiti politici, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro partito o movimento

 

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politico. Gli statuti dei partiti prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la partecipazione di tali soggetti alle elezioni primarie.
      3. Gli statuti dei partiti possono porre come condizione per la partecipazione alle elezioni primarie il versamento di una somma da parte dell'elettore e dell'elettrice.