1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse, nonché i cittadini e le cittadine che hanno destinato in favore del partito stesso il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'articolo 11. Gli statuti dei partiti prevedono i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che hanno fatto richiesta di iscrizione al partito medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.
2. Gli elettori e le elettrici che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti nei diversi partiti politici, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro partito o movimento